Art. 7.
(Incarichi dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica amministrazione).

      1. Gli incarichi relativi all'attività delle professioni di perito agrario devono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente agli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.